IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura ed,
in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 1, comma 5, che prevede la facolta' del Governo di emanare
decreti  legislativi  integrativi e correttivi ai decreti legislativi
di cui al comma 1, nonche' l'allegato B;
  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio  2007,  n.  22, recante
attuazione  della citata direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti
di misura;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati  ed  essendo decorsi i termini per l'acquisizione del parere
delle competenti commissioni del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di concerto con il Ministro degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e delle
politiche agricole alimentari e forestali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
          Disposizioni in materia di controlli metrologici
  1.  Dopo  l'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
22, e' inserito il seguente:
  «Art.  22-bis  (Esclusioni dal campo di applicazione). - 1. Al fine
di  favorire  la  possibilita'  per i consumatori di acquistare latte
crudo, non preconfezionato, in piccole quantita' predeterminate, fino
ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori
automatici  per  la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale
deve  essere  munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi
dell'articolo 2,   paragrafo 2,   della  direttiva  2004/22/CE  dalle
procedure  di  valutazione  di  conformita',  dall'apposizione  delle
marcature  di  cui  agli  articoli 5  e  13  e dai controlli previsti
dall'articolo 14,  fatto  salvo  il  rispetto  delle  disposizioni in
materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I
distributori  in servizio alla data di entrata in vigore del presente
articolo possono   essere   utilizzati  senza  essere  sottoposti  ai
controlli  metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi
restando  gli  ambiti  di  controllo  a  tutela  dei consumatori e le
attivita'  di  vigilanza  sul  rispetto  delle prescrizioni di cui al
comma 2  effettuate  da  parte  dei  soggetti di cui all'articolo 14,
comma 1.
  2.  I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare
le seguenti condizioni:
    a) l'iscrizione  apposta  sul  distributore  deve indicare che la
quantita'  di  latte offerta e' da considerarsi come quantita' minima
garantita;
    b) deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua
sede  piu' vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata,
le istruzioni d'uso;
    c) l'esercente  deve  assicurare  il  corretto funzionamento e la
verificazione  a  cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui
risultanze  devono  essere  messe  a  disposizione  degli  organi  di
vigilanza.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  2004/22/CE  e' pubblicata in G.U.C.E.
          30 aprile 2004, n. L 135. L'art. 1, comma 5, e l'allegato B
          della   legge  18 aprile  2005,  n.  62,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 aprile  2005,  n.  96,  S.O., cosi'
          recitano:
                «Art.  1.  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive comunitarie.
              1.-4. (Omissis).
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.».
                                                          «Allegato B
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11  marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
          relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
          lavoratori.
              2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 marzo     2002,     concernente    l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporto.
              2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          6 febbraio  2003,  sulle prescrizioni minime di sicurezza e
          di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
          Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
          connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
              2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8  aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
          del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
          cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
          3,5 tonnellate.
              2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
          nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
          ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
          e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
          all'accesso alla giustizia.
              2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
          degli enti pensionistici aziendali o professionali.
              2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
          nel settore dell'aviazione civile.
              2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
          83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
          annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
          delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
          assicurazione.
              2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
          96/92/CE.
              2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
          interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
          98/30/CE.
              2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
          Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
          taluni tipi di societa'.
              2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
          periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
          al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
          regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
          91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
          76/914/CEE del Consiglio.
              2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
          completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
          quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
          Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
          sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
          \beta -agoniste nelle produzioni animali.
              2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
          relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
          epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
          decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
          direttiva 92/46/CEE.
              2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
          relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
              2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
          di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
          Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
          Consiglio.
              2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
          dell'organizzazione del l'orario di lavoro.
              2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
          quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
          nei prodotti alimentari.
              2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
          modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
          sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
              2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
          ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
          prodotti energetici e dell'elettricita'.
              2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
          zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
          decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
          direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
              2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
          Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi con determinate sostanze pericolose.
              2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
          siano soggiornanti di lungo periodo.
              2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
          relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
          provvedimenti di espulsione per via aerea.
              2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
          basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
          dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
              2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
          sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
              2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
          enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
          forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
              2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
          aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
          forniture e di servizi.
              2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
              2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
          acquisto.
              2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
          di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
              2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
          dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
          soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
          che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
          direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
          75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
              2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
          del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
          europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
          del Consiglio.
              2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
          intellettuale.
              2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
          concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
          dell'approvvigionamento di gas naturale.
              2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
          2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
          riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  protocollo  di
          Kyoto.».
              Il  decreto  legislativo  2 febbraio  2007,  n.  22, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2007, n. 64,
          S.O.
          Note all'art. 1:
              - Per la direttiva 2004/22/CE, vedi note alle premesse.
              L'art.  14,  del  citato decreto legislativo 2 febbraio
          2007, n. 22, cosi' recita:
                «Art.  14 (Vigilanza  sul  mercato).  - 1. I soggetti
          individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da
          quelli  di  cui all'art. 9, svolgono attivita' di vigilanza
          sul mercato.
              2. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita'
          competente  per  lo  scambio  di informazioni con gli altri
          Stati membri e con la Commissione europea.».